Descrizione
Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:
- delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
- delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
- delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.
Per poter votare al proprio domicilio, dal 40° al 20° giorno antecedente le consultazioni elettorali o referendarie, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione dove si manifesta la volontà di votare presso l’abitazione nella quale dimorano, allegando il certificato medico attestante lo stato di grave infermità fisica o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisce l’allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio. Il predetto certificato non può avere data precedente al 45° giorno antecedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.