Descrizione
Un cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere ("disponente") può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.
In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).
L'espressione di queste volontà avviene tramite la redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (o "testamento biologico" o "biotestamento").
La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.
Se le condizioni fisiche del paziente non consentono la redazione delle DAT secondo una delle forme previste, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al disponente di comunicare.
Secondo le stesse forme previste, le DAT già redatte possono essere revocate dal disponente.
Se esistono ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di procedere alla revoca delle DAT con una delle forme previste, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero della Salute.
In Comune di San Giuliano Milanese …
Per la presentazione della domanda consulta la pagina dedicata.
Approfondimenti
La normativa vigente prevede la possibilità di indicare nelle DAT un "fiduciario", purchè maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è colui che è chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
L'incarico conferito al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento secondo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Se nel corso del tempo il fiduciario ha rinunciato al suo ruolo, è deceduto oppure è divenuto incapace la DAT mantiene comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.
Se all'interno delle DAT non viene indicato un fiduciario il giudice tutelare provvede la nomina di una amministratore di sostegno.
Le DAT possono essere disattese del tutto o in parte dal medico, in accordo con il fiduciario, se:
- le dichiarazioni contenute appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
In caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT.
Il Decreto ministeriale 10/12/2019, n. 168 stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle DAT all'interno della banca dati nazionale.
All'atto della formazione delle DAT il disponente deve esprimere il proprio consenso o dissenso all'invio di copia delle stesse alla banca dati nazionale:
- se viene espresso il proprio consenso il Comune trasmetterà copia delle DAT alla banca dati e ne darà contestuale comunicazione al disponente
- se viene espresso il proprio dissenso occorre indicare con precisione dove le DAT sono reperibili.
Per ulteriori informazioni e per consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, consulta il sito istituzionale del Ministero della Salute.