Descrizione

Preziosi, gioiellerie

Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 127 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Approfondimenti

Se si vendono gli articoli è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita.